Il gratuito patrocinio
Lo Studio Legale Amoroso & Mengora accoglie da sempre e con grande favore l’istituto del patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto “gratuito patrocinio”) a tutela dei non abbienti considerandolo espressione di vera democrazia. Abbattere le disparità di trattamento fondate su ragioni di censo e patrocinare le difese dei “deboli” a spese dello Stato conferisce nobiltà alla funzione dell’avvocato.
INFORMAZIONI UTILI PER POTERE BENEFICIARE DELL’ASSISTENZA A SPESE DELLO STATO
La persona non abbiente può essere difesa in giudizio da un avvocato iscritto nell’ “Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato” tenuto presso il Consiglio dell’Ordine del Foro di appartenenza.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una certa soglia prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
Tale soglia reddituale viene periodicamente aggiornata con decreto ministeriale al fine di essere adeguata al costo della vita. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 febbraio 2018 titolato “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.Il Ministero della giustizia adegua periodicamente la soglia del reddito per l’ammissione al “gratuito patrocinio” tenendo in conto la variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In particolare l’adeguamento del predetto limite di reddito da ultimo è avvenuto in relazione alla rivalutazione monetaria e, più precisamente, in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016. In tale biennio, dai dati accertati dall’ISTAT risulta una variazione in diminuzione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%.
Attualmente e quindi dalla data del decreto ad oggi l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato in euro 11.493,82.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore all’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 aggiornato in euro 11.493,82.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Vi è tuttavia un’eccezione: si tiene conto del reddito personale del solo istante quando la causa che si intende avviare (o in cui si intende resistere) ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Bisogna infine ricordare che a norma del terzo comma dell’art. 76 del DPR 115/2002 ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalla necessaria documentazione, verrà compilata presso lo studio del difensore che provvederà al deposito della stessa.
Se sussistono i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sarà possibile nominare il Difensore (ed il Consulente tecnico di parte) con prenotazione delle spese a debito dell’erario.
I professionisti dello Studio risultano regolarmente muniti di copertura assicurativa RC Professionale