Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012
Lo Studio si occupa dal 2014 della composizione della crisi da sovraindebitamento.
Tale concetto indica la condizione economico – finanziaria di un soggetto non fallibile, che non è più in grado, con il proprio patrimonio, di fronteggiare i debiti accumulati; nello specifico, la situazione di sovraindebitamento si verifica quando il debito contratto risulti essere superiore rispetto al patrimonio e/o al reddito disponibile, con la conseguente definitiva incapacità del debitore di estinguerlo.
Una crisi familiare, una lunga patologia, la perdita del posto di lavoro, investimenti avventati, la gestione errata del denaro: questi accadimenti rappresentano solo alcune delle cause che possono condurre ad una situazione di sovraindebitamento.
Lo Studio Legale offre concreti e validi strumenti predisposti dal legislatore in favore del debitore tesi alla definitiva risoluzione dello stato di crisi in cui egli versa.
Il sovraindebitamento – Cenni sulla Legge n. 3 del 2012, cosiddetta “Legge salva-suicidi”
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 conv. con la L. del 17/12/2012 n. 212 e successive mod.), consente al debitore di concludere – con l’ausilio dell’avvocato – un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.
Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Si tratta di una disciplina che prevede tre modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile:
Accordo di ristrutturazione dei debiti: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti da consumo che non riguardano attività professionale o d’impresa.
Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore mette a disposizione l’intero patrimonio destinando il ricavato al pagamento in tutto e/o in parte dei debiti.
A mezzo di tali procedure si prevede un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, da attuarsi attraverso la collaborazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, strutture espressamente previste e regolate dalla legge n.3/2012 e dal relativo regolamento attuativo.
Gli obiettivi
La legge consente ai cittadini consumatori, piccoli imprenditori, commercianti, professionisti e altri soggetti non fallibili di poter falcidiare significativamente i propri debiti e predisporre strumenti dilatori che consentano di ripartire salvaguardando gli interessi propri, della propria azienda e della propria famiglia.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione la quale è una vera e propria misura premiale che produce l’azzeramento di posizioni debitorie insostenibili con la continuità dell’attività espletata a salvaguardia della serenità del nucleo familiare anche se attraverso la gestione della crisi i debiti sono stati pagati solo in parte.
Soggetti che possono accedervi:
- consumatore
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa
- imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non può accedere alla legge 3/12
- l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.